Art. 15

Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica

In vigore dal 28 ago 2006
Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica Le importazioni nella Comunità di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica in questione.
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