Art. 14
Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese considerato infettato dalla malattia di Newcastle
In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese considerato infettato dalla malattia di Newcastle
Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:
a)
prima dell’inizio del periodo di isolamento, l’autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui all’, paragrafo 3, per verificarne l’idoneità;
b)
durante il periodo pertinente di cui all’, paragrafi 1 e 2, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratite;
c)
qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro o a una regione di Stato membro il cui status è stato riconosciuto conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) su ogni ratite è effettuato un test sierologico;
d)
per poter uscire dall’isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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