Art. 16
Garanzie complementari e ulteriori prescrizioni sanitarie per le carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, per le loro carni macinate e per le loro carni separate meccanicamente
In vigore dal 28 ago 2006
Garanzie complementari e ulteriori prescrizioni sanitarie per le carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, per le loro carni macinate e per le loro carni separate meccanicamente
1. Le importazioni nella Comunità di carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, delle loro carni macinate e delle loro carni separate meccanicamente sono consentite unicamente da un paese terzo o da una sua parte che non siano soggetti a restrizioni connesse all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle.
2. Le ulteriori prescrizioni sanitarie di cui all’allegato V, parte 2, relative alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea si applicano alle carni di ratiti provenienti dall’Africa e dall’Asia, importate o in transito nella Comunità.
3. Gli Stati membri che non effettuano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle possono esigere garanzie complementari circa la vaccinazione contro tale malattia per le carni di ratiti importate o in transito nella Comunità.
Storico versioni
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