Art. 18
Uova esenti da organismi patogeni specifici
In vigore dal 28 ago 2006
Uova esenti da organismi patogeni specifici
1. Le importazioni nella Comunità di uova esenti da organismi patogeni specifici sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova esenti da organismi patogeni specifici.
2. Le uova esenti da organismi patogeni specifici importate di cui al paragrafo 1 recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.
3. Ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:
a)
le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
b)
un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;
c)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
4. Una volta effettuati i controlli all’importazione, le partite di uova esenti da organismi patogeni specifici sono trasportate direttamente al luogo di destinazione finale.
Storico versioni
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