Art. 17

Uova e ovoprodotti

In vigore dal 28 ago 2006
Uova e ovoprodotti L’importazione nella Comunità di uova e ovoprodotti è consentita unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova e gli ovoprodotti interessati.
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