Art. 13

Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito e i loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa

In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito e i loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell’allegato V, parte 1, si applicano — al momento dell’arrivo nella Comunità — ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell’Asia e dell’Africa. Sono distrutti tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato. Tutti i volatili del gruppo venuti a contatto con i volatili risultati positivi sono sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo il primo campionamento. Qualora anche un solo volatile risulti positivo l’intero gruppo venuto a contatto con esso viene distrutto.
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