Art. 22
Modifiche della decisione 2000/585/CE
In vigore dal 28 ago 2006
Modifiche della decisione 2000/585/CE
La decisione 2000/585/CE è modificata come segue:
a)
l’ è soppresso;
b)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni delle seguenti carni:
a)
carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri selvatici, senza frattaglie, salvo si tratti di leporidi non scuoiati né eviscerati;
b)
carni di conigli di allevamento;
c)
carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, senza frattaglie.
Tali importazioni di carni sono ammesse unicamente dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all’elenco dell’allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al certificato veterinario redatto secondo il modello riportato nell’allegato III, conformemente all’allegato II.
Il paese terzo esportatore rispetta le condizioni specifiche citate nell’allegato II e descritte nell’allegato IV e lo certifica compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario secondo il modello riportato nell’allegato III.»;
c)
l’allegato II è sostituito dall’allegato VI della presente decisione;
d)
nell’allegato III, i modelli D e I sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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