Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 28 ago 2006
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di:
a)
pollame, uova da cova e pulcini di un giorno;
b)
carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica;
c)
uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici.
La presente decisione non si applica tuttavia al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:696:oj#art-1