Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 28 ago 2006
Oggetto e campo di applicazione La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di: a) pollame, uova da cova e pulcini di un giorno; b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; c) uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici. La presente decisione non si applica tuttavia al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.
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eli:dec:2006:696:oj#art-1

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