Art. 20 · Deroga per il transito

Art. 20

Deroga per il transito

In vigore dal 28 ago 2006
Deroga per il transito 1.   In deroga all’, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri della Lettonia, della Lituania e della Polonia riconosciuti a norma della decisione 2001/881/CE (28), di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti, e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente; b) ogni pagina dei documenti di cui all’ della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata; c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’ della direttiva 97/78/CE; d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata. 2.   Le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall’, paragrafo 4, o dall’ della direttiva 97/78/CE. 3.   L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
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