Art. 4

Istituzione delle aree A e B

In vigore dal 14 giu 2006
Istituzione delle aree A e B 1.   Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce un’area A, conformemente alle prescrizioni di cui all’ della decisione 2006/416/CE, e un’area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all’influenza aviaria, e ne dà comunicazione alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico. 2.   La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, esamina le aree istituite dallo Stato membro stesso e adotta le misure appropriate in relazione a tali aree, in conformità all’, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’, paragrai 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE. 3.   Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, lo Stato membro interessato abroga le misure adottate relativamente alle aree individuate e comunica tale provvedimento alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate conformemente all’, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE. 4.   Se la presenza del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità dell’influenza A del sottotipo H5N1 è confermata nel pollame, lo Stato membro interessato: a) ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; b) applica le misure di cui all': i) per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta, in conformità all', paragrafo 7 della decisione 2006/416/CE; nonché ii) per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizooziologici legati all’influenza aviaria; oppure iii) fino alla data indicata nell’allegato per lo Stato membro interessato, c) tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri dell’evoluzione della situazione nelle aree A e B. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità all’, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/662/CEE e all’, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/425/CEE.
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Istituzione delle aree A e B (Art. 4 Decisione (UE) 2006/415) — Testo vigente | Portale Normativo