Art. 5
Divieto generalizzato
In vigore dal 14 giu 2006
Divieto generalizzato
Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati in virtù della decisione 2006/416/CE nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato vigila a che:
a)
non vengano effettuate spedizioni di pollame vivo e di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’, lettera c), punti i) e ii), e di uova da cova di pollame, di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’, lettera c), punto ii), e di selvaggina da penna selvatica dall’area B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;
b)
non siano effettuate spedizioni di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da selvaggina da penna selvatica dalle aree A e B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri e a paesi terzi;
c)
non siano effettuati spostamenti di sottoprodotti animali, ricavati, interamente o parzialmente, da specie avicole delle aree A e B e soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1744/2002 tra le aree A e B o spedizioni dalle stesse, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;
d)
non siano organizzate raccolte di pollame o di altri volatili in cattività nell’area B, ad esempio nell’ambito di fiere, mercati o esposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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