Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 giu 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE del Consiglio. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«uova da cova»: le uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione, quali definite all', paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;
b)
«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e, per quanto riguarda le specie avicole, al punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:
i)
gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,
ii)
i volatili diretti ad organismi, istituti e centri riconosciuti di cui all’, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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