Art. 3
Aree A e B
In vigore dal 14 giu 2006
Aree A e B
1. L’area di cui alla parte A dell’allegato, («area A»), è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all’ della decisione 2006/416/CE.
2. L’area di cui alla parte B dell’allegato, («area B»), è classificata come area a basso rischio che può comprendere l’intera ulteriore zona soggetta a restrizioni o parti di essa, istituita in conformità all’ della decisione 2006/416/CE, e che separa l’area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se una tale parte è individuata, o dai paesi vicini.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:415:oj#art-3