Art. 11

Rispetto delle norme e informazione

In vigore dal 14 giu 2006
Rispetto delle norme e informazione Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza nel pollame del virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità. Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull’epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione varate.
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Rispetto delle norme e informazione (Art. 11 Decisione (UE) 2006/415) — Testo vigente | Portale Normativo