Art. 10

Condizioni relative ai movimenti

In vigore dal 14 giu 2006
Condizioni relative ai movimenti 1.   Laddove i movimenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione sia autorizzato in forza degli , l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e sono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria. 2.   Laddove la spedizione, i movimenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, tali prodotti devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria applicabili al commercio, all'immissione sul mercato o all'esportazione verso paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:415:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni relative ai movimenti (Art. 10 Decisione (UE) 2006/415) — Testo vigente | Portale Normativo