Art. 10
Condizioni relative ai movimenti
In vigore dal 14 giu 2006
Condizioni relative ai movimenti
1. Laddove i movimenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione sia autorizzato in forza degli , l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e sono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, i movimenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, tali prodotti devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria applicabili al commercio, all'immissione sul mercato o all'esportazione verso paesi terzi.
Storico versioni
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