Art. 7

Deroghe relative alle uova da cova e alle uova esenti da organismi patogeni

In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe relative alle uova da cova e alle uova esenti da organismi patogeni 1.   In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova da cova: a) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, verso un centro d’incubazione sito in un altro Stato membro o in un paese terzo; b) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B, nelle quali il pollame è stato sottoposto ad un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 % con garanzia di rintracciabilità, verso un qualsivoglia centro d’incubazione. 2.   In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione a scopi scientifici, diagnostici o farmaceutici di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni che il giorno della raccolta si trovavano nell’area A o nell’area B verso un laboratorio, un istituto o un stabilimento di produzione di medicinali o di vaccini siti nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, in un altro Stato membro o in un paese terzo. 3.   I certificati zoosanitari che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2, destinate ad un altro Stato membro, recano la seguente dicitura: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione». 4.   I movimenti autorizzati ai paragrafi 1 o 2 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
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