Art. 8
Deroghe per carne, carne macinata, carne di selvaggina da penna selvatica separata meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di tali carni
In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe per carne, carne macinata, carne di selvaggina da penna selvatica separata meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di tali carni
1. In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da penna selvatica originarie dell'area A o dell’area B, se tali carni sono contrassegnate dal bollo sanitario prescritto all’allegato II della direttiva 2002/99/CE o dal marchio nazionale stabilito conformemente all’ del regolamento (CE) n. 2076/2005.
2. In deroga all’, lettera b), lo Stato membro interessato autorizza l’invio di:
a)
prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B che sia stata sottoposta a trattamenti contro l’influenza aviaria previsti all’allegato III, riga 1, punti a), b) o c) della direttiva 2002/99/CE;
b)
carne fresca di selvaggina da penna selvatica non originaria delle aree A e B, prodotta in stabilimenti situati all’interno dell’area A o dell’area B conformemente all’allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004, e controllata in conformità all’allegato I, la sezione IV, capitolo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004;
c)
carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera b) e prodotti in stabilimenti siti nell’area A o nell’area B in conformità all’allegato III, sezioni V e VI del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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