Art. 6
Deroghe per il pollame vivo e i pulcini di un giorno
In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe per il pollame vivo e i pulcini di un giorno
1. In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame dalle aziende site nell’area B ad impianti di macellazione ubicati nello Stato membro interessato e individuati dall’autorità competente, o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, ad un macello presente sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
2. In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell'area B ad aziende poste sotto controllo ufficiale ubicate nello stesso Stato membro, in cui il pollame resterà almeno 21 giorni.
3. In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell’area B ad un’azienda ubicata in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché:
a)
le autorità competenti abbiano dato l’autorizzazione;
b)
tale azienda non tenga altro pollame;
c)
tale azienda sia posta sotto controllo ufficiale;
d)
il pollame resti almeno 21 giorni in tale azienda.
4. In deroga all’, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno da un centro di incubazione sito nell’area B:
a)
ad un’azienda posta sotto controllo ufficiale sita nello Stato membro interessato, preferibilmente al di fuori dell'area A;
b)
a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova raccolte in aziende che, alla data della raccolta, erano ubicate al di fuori delle aree A e B, e siano stati trasportati in un imballaggio disinfettato.
5. I certificati di polizia sanitaria che accompagnano le partite di pollame o di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere b) e c) in altri Stati membri recano la seguente dicitura:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/415/CE della Commissione».
6. I movimenti autorizzati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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