Art. 9

Deroghe per i sottoprodotti di origine animale

In vigore dal 14 giu 2006
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale 1.   In deroga all', lettera c), lo Stato membro interessato autorizza: a) l’invio dall’area A o B di sottoprodotti animali di origine avicola che: i) soddisfano i requisiti previsti agli allegati seguenti del regolamento (CE) n. 1774/2002 o da talune disposizioni di tali allegati: — allegato V, — capitolo II, parte A, capitolo III, parte B, capitolo IV, parte A, capitolo VI, parti A e B, capitolo VII, parte A, capitolo VIII, parte A, capitolo IX, parte A e capitolo X, parte A dell’allegato VII; nonché — capitolo II, parte B, capitolo III, titolo II, parte A e capitolo VII, parte A, 1 a dell’allegato VIII; oppure ii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza, per contenere il rischio di trasmissione del virus, agli impianti di trasformazione, approvati conformemente agli –15, 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002 in vista della loro eliminazione definitiva, di una successiva trasformazione o di nuovo impiego che assicuri, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; oppure iii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza per contenere il rischio di diffusione del virus agli utilizzatori o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002, a fini di alimentazione degli animali, dopo essere stati sottoposti ad un trattamento conforme ai punti 5) a) ii) e iii) dell’allegato IX di tale regolamento, onde assicurare, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; b) l’invio dall’area B di piume o parti di piume non trasformate conformemente all’allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punto 1) a) del regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento; c) l’invio dall’area A o dall’area B di piume e parti di piume che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire che non rimangano agenti patogeni, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento. 2.   Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002, attestante al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni. Tale documento commerciale non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso privato o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
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