Art. 3 · Aree A e B

Art. 3

Aree A e B

In vigore dal 14 giu 2006
Aree A e B 1.   L’area di cui alla parte A dell’allegato, («area A»), è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all’ della decisione 2006/416/CE. 2.   L’area di cui alla parte B dell’allegato, («area B»), è classificata come area a basso rischio che può comprendere l’intera ulteriore zona soggetta a restrizioni o parti di essa, istituita in conformità all’ della decisione 2006/416/CE, e che separa l’area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se una tale parte è individuata, o dai paesi vicini.
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