Art. 95
In vigore dal 29 mag 2006
A richiesta del Consiglio ministeriale uno Stato membro della Comunità europea può essere rappresentato nel Consiglio ministeriale, nel Gruppo permanente ad alto livello e nel Comitato di regolamentazione alle condizioni precisate negli in qualità di partecipante ed ha facoltà di partecipare alle discussioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum.
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