Art. 100

In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale può, all’unanimità dei suoi membri: i) modificare le disposizioni dei titoli da I a VII; ii) decidere di attuare altre parti dell’acquis comunitario relative all’energia di rete; iii) estendere il presente trattato ad altri prodotti e vettori di energia o ad altre infrastrutture essenziali per la rete; iv) approvare l’adesione di una nuova parte alla Comunità dell'energia.
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Art. 100 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo