Art. 100
In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale può, all’unanimità dei suoi membri:
i)
modificare le disposizioni dei titoli da I a VII;
ii)
decidere di attuare altre parti dell’acquis comunitario relative all’energia di rete;
iii)
estendere il presente trattato ad altri prodotti e vettori di energia o ad altre infrastrutture essenziali per la rete;
iv)
approvare l’adesione di una nuova parte alla Comunità dell'energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-100