Art. 97

In vigore dal 29 mag 2006
Il presente trattato è concluso per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere di prorogarne la durata. Se tale decisione non è adottata, il trattato può continuare ad applicarsi fra le parti che hanno votato in favore della sua proroga, purché il loro numero raggiunga almeno i due terzi delle parti della Comunità dell'energia.
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Art. 97 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo