Art. 97
In vigore dal 29 mag 2006
Il presente trattato è concluso per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere di prorogarne la durata. Se tale decisione non è adottata, il trattato può continuare ad applicarsi fra le parti che hanno votato in favore della sua proroga, purché il loro numero raggiunga almeno i due terzi delle parti della Comunità dell'energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-97