Art. 96
In vigore dal 29 mag 2006
1. Su istanza motivata di un paese terzo confinante, il Consiglio ministeriale può, all’unanimità, accettare tale paese in qualità di osservatore. Su richiesta presentata al Consiglio ministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la Repubblica moldova è accettata in qualità di osservatore.
2. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum senza prendere parte alle discussioni.
Storico versioni
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