Art. 91

In vigore dal 29 mag 2006
1.   Il Consiglio ministeriale decide se una parte ha violato i propri obblighi. Il Consiglio ministeriale decide: a) a maggioranza semplice se la violazione riguarda le disposizioni del titolo II; b) a maggioranza di due terzi se la violazione riguarda le disposizioni del titolo III; c) all’unanimità se la violazione riguarda le disposizioni del titolo IV. 2.   Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.
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Art. 91 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo