Art. 91
In vigore dal 29 mag 2006
1. Il Consiglio ministeriale decide se una parte ha violato i propri obblighi. Il Consiglio ministeriale decide:
a)
a maggioranza semplice se la violazione riguarda le disposizioni del titolo II;
b)
a maggioranza di due terzi se la violazione riguarda le disposizioni del titolo III;
c)
all’unanimità se la violazione riguarda le disposizioni del titolo IV.
2. Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.
Storico versioni
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