Art. 90

In vigore dal 29 mag 2006
1.   L’omessa osservanza da parte di una delle parti di un obbligo del trattato o l'omessa attuazione di una decisione ad essa destinata entro i termini prescritti può essere portata all’attenzione del Consiglio ministeriale mediante istanza motivata di una delle parti, del segretariato o del Comitato di regolamentazione. I soggetti privati possono presentare denunce al segretariato. 2.   La parte interessata può presentare le proprie osservazioni in risposta all’istanza o alla denuncia.
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Art. 90 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo