Art. 87

In vigore dal 29 mag 2006
Salvo quanto disposto dall’, gli atti procedurali sono adottati secondo la procedura decisionale di cui al capo III del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 87 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo