Art. 83
In vigore dal 29 mag 2006
Le deliberazioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello e del Comitato di regolamentazione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, fra cui il voto favorevole della Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-83