Art. 78

In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello o il Comitato di regolamentazione possono validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L’astensione dal voto di una delle parti presenti non entra nel calcolo dei voti espressi.
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Art. 78 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo