Art. 79

In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. La Commissione europea può modificare o ritirare la propria proposta in qualsiasi fase del procedimento di adozione delle suddette misure.
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Art. 79 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo