Art. 74
In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale adotta ogni due anni il bilancio della Comunità dell’energia mediante atto procedurale. Il bilancio copre le spese operative della Comunità dell’energia necessarie per il funzionamento delle sue istituzioni. La spesa inerente ciascuna delle istituzioni è evidenziata in una sezione separata del bilancio. Il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale che precisa la procedura da seguire per l’esecuzione del bilancio e per la presentazione e il controllo dei conti e delle ispezioni.
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