Art. 73

In vigore dal 29 mag 2006
Ciascuna parte contribuisce al bilancio della Comunità dell'energia secondo le modalità riportate nell’allegato IV. Il livello dei contributi può essere rivisto ogni cinque anni, a richiesta di una delle parti, con atto procedurale del Consiglio ministeriale.
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Art. 73 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo