Art. 92

In vigore dal 29 mag 2006
1.   Su richiesta di una parte, del segretariato o del Comitato di regolamentazione, il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere che una parte ha commesso una grave e persistente violazione dei suoi obblighi a norma del presente trattato e può sospendere, in relazione alla parte interessata, alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione del presente trattato, compresa la sospensione dei diritti di voto e l’esclusione dalle riunioni o dai meccanismi previsti dal presente trattato. 2.   Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.
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Art. 92 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo