Art. 94

In vigore dal 29 mag 2006
Le istituzioni interpretano i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel presente trattato che derivi dal diritto comunitario europeo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Qualora non esista una giurisprudenza di queste due giurisdizioni, il Consiglio ministeriale fornisce gli orientamenti idonei ad interpretare il presente trattato. Esso può delegare questo compito al Gruppo permanente ad alto livello. I suddetti orientamenti non pregiudicano eventuali interpretazioni dell'acquis comunitario pronunciate dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado in un momento successivo.
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Art. 94 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo