Art. 101

In vigore dal 29 mag 2006
Fatti salvi gli , le disposizioni del presente trattato lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi da una parte contraente prima della firma del presente trattato. Nella misura in cui tali accordi non siano compatibili col presente trattato, la parte contraente interessata adotta tutte le opportune misure per eliminare le incompatibilità constatate entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato.
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