Art. 48
In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-48