Art. 48

In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.
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Art. 48 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo