Art. 44

In vigore dal 29 mag 2006
Nel caso di perturbazioni dell’offerta di energia di rete che colpiscano una parte e che interessino un’altra parte o un paese terzo, le parti cercano di raggiungere una soluzione rapida nel rispetto delle disposizioni del presente capitolo.
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Art. 44 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo