Art. 41

In vigore dal 29 mag 2006
1.   Sono vietati fra le parti i dazi doganali e le restrizioni quantitative all’importazione e all'esportazione di energia di rete, nonché tutte le misure di effetto equivalente. Questo divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
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Art. 41 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo