Art. 46

In vigore dal 29 mag 2006
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale relativo all’applicazione dell’obbligo di mutua assistenza ai sensi del presente capo, che può prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello del potere di adottare misure provvisorie.
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Art. 46 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo