Art. 50
In vigore dal 29 mag 2006
La presidenza è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti per un periodo di sei mesi secondo l'ordine deciso da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale. La presidenza convoca il Consiglio ministeriale nel luogo che essa determina. Il Consiglio ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono preparate dal segretariato.
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