Art. 53

In vigore dal 29 mag 2006
Il Gruppo permanente ad alto livello ha i seguenti compiti: a) prepara il lavoro del Consiglio ministeriale; b) dà il proprio assenso alle domande di assistenza tecnica provenienti da organizzazioni donatrici internazionali, da istituzioni finanziarie internazionali e da donatori bilaterali; c) riferisce al Consiglio ministeriale in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente trattato; d) adotta misure, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio ministeriale; e) adotta atti procedurali che non prevedono il conferimento di compiti, poteri o obblighi ad altre istituzioni della Comunità dell’energia; f) discute lo sviluppo dell’acquis comunitario descritto nel titolo II sulla base di una relazione periodica trasmessa dalla Commissione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo