Art. 53
In vigore dal 29 mag 2006
Il Gruppo permanente ad alto livello ha i seguenti compiti:
a)
prepara il lavoro del Consiglio ministeriale;
b)
dà il proprio assenso alle domande di assistenza tecnica provenienti da organizzazioni donatrici internazionali, da istituzioni finanziarie internazionali e da donatori bilaterali;
c)
riferisce al Consiglio ministeriale in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente trattato;
d)
adotta misure, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio ministeriale;
e)
adotta atti procedurali che non prevedono il conferimento di compiti, poteri o obblighi ad altre istituzioni della Comunità dell’energia;
f)
discute lo sviluppo dell’acquis comunitario descritto nel titolo II sulla base di una relazione periodica trasmessa dalla Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-53