Art. 58
In vigore dal 29 mag 2006
Il Comitato di regolamentazione:
a)
fornisce al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello consulenza circa i dettagli delle norme legislative, tecniche e regolamentari;
b)
adotta raccomandazioni sulle controversie transfrontaliere tra due o più regolatori, ove richiesto da uno di questi;
c)
adotta misure, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ministeriale;
d)
adotta atti procedurali.
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