Art. 58

Art. 58

In vigore dal 29 mag 2006
Il Comitato di regolamentazione: a) fornisce al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello consulenza circa i dettagli delle norme legislative, tecniche e regolamentari; b) adotta raccomandazioni sulle controversie transfrontaliere tra due o più regolatori, ove richiesto da uno di questi; c) adotta misure, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ministeriale; d) adotta atti procedurali.
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