Art. 59
In vigore dal 29 mag 2006
Il Comitato di regolamentazione è composto da un rappresentante del regolatore per l’energia di ciascuna parte contraente, in conformità con le parti pertinenti dell’acquis comunitario sull’energia. La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da un regolatore di ciascun partecipante e da un rappresentante del Gruppo dei regolatori europei per l’elettricità ed il gas (ERGEG). Se una parte contraente o un partecipante dispone di un regolatore per il gas e di un regolatore per l’elettricità, tale parte contraente o partecipante determina quale dei due regolatori deve assistere ad una riunione del Comitato di regolamentazione, tenendo conto del suo ordine del giorno.
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