Art. 47

In vigore dal 29 mag 2006
Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso: a) stabilisce gli orientamenti di politica generale; b) adotta misure; c) adotta atti procedurali, che possono prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello, al Comitato di regolamentazione o al segretariato, a precise condizioni, di compiti, poteri ed obblighi specifici allo scopo di realizzare la politica della Comunità dell’energia.
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Art. 47 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo