Art. 43

In vigore dal 29 mag 2006
La Comunità dell’energia può adottare le misure necessarie per la regolazione dell’importazione e dell’esportazione dell’energia di rete proveniente da paesi terzi e ad essi destinata allo scopo di garantire un accesso equivalente ai mercati e dai mercati dei paesi terzi in relazione a norme ambientali di base ovvero per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.
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Art. 43 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo