Art. 43
In vigore dal 29 mag 2006
La Comunità dell’energia può adottare le misure necessarie per la regolazione dell’importazione e dell’esportazione dell’energia di rete proveniente da paesi terzi e ad essi destinata allo scopo di garantire un accesso equivalente ai mercati e dai mercati dei paesi terzi in relazione a norme ambientali di base ovvero per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-43