Art. 39

In vigore dal 29 mag 2006
La Comunità dell'energia può decidere che le misure di salvaguardia adottate dalla parte interessata non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo e può invitare la parte in questione a porre fine a tali misure o a modificarle.
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Art. 39 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo