Art. 34
In vigore dal 29 mag 2006
La Comunità dell'energia può adottare misure in materia sia di compatibilità delle configurazioni di mercato per il funzionamento dei mercati dell’energia di rete, sia di riconoscimento reciproco delle licenze e di misure atte a promuovere la libertà di stabilimento per le imprese di energia di rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-34