Art. 29
In vigore dal 29 mag 2006
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato le parti adottano dichiarazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti in cui vengono descritte in particolare la diversità dell’approvvigionamento, la sicurezza tecnologica e l’origine geografica dei combustibili importati. Le dichiarazioni sono comunicate al segretariato e messe a disposizione di qualsiasi parte del presente trattato. Esse vengono aggiornate ogni due anni. Il segretariato fornisce consulenza e assistenza per quanto riguarda le dichiarazioni in questione.
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