Art. 32

In vigore dal 29 mag 2006
A tale fine la Comunità dell'energia può adottare misure volte a: a) permettere la fornitura universale di elettricità; b) promuovere politiche di gestione efficace della domanda; c) assicurare una concorrenza leale.
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Art. 32 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo